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D.P.R. 24/07/1977 n. 616Art.84. Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, numero 1575, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione. Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee. Art.85. Trasferimento alle regioni Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza. Restano di competenza dello stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale. Art.86. Funzioni delegateÈ delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello stato. È delegato alle regioni, con l'assenso delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal ministro per i trasporti. Le regioni partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello stato. È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna. Capo IV - Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale Art.87. Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale Le funzioni amministrative relative alla materia “viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale” concernono:le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade;gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione. D'intesa tra stato e regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa. Art.88. Competenze dello stato Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti: 1) le opere marittime relative ai porti di prima categoria e seconda categoria, prima classe, i fari e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello stato e della navigazione, nonché per la difesa delle coste; 2) le opere idrauliche di prima categoria nonché, fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo art.89, quelle di seconda categoria; 3) le opere per le vie navigabili di prima classe; 4) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts;le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art.81, secondo comma e seguenti; 5) le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici; 6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane; 7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello stato, l'edilizia universitaria nonché la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello stato per esigenze di servizio; 8) l'edilizia di culto; 9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile; 10) le opere di riparazione di danni bellici; 11) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo; 12) le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo art.90 ; 13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla sua base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni. Art.89. Opere idrauliche Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale.tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento.tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni. Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici.in mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dall'1 gennaio 1980, alle regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali.fino alla data predetta i programmi di intervento vengono predisposti dal ministero dei lavori pubblici, di concerto con il ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate. restano ferme le competenze relative ai bacini interregionali trasferite alle regioni con il decreto del presidente della repubblica 15 gennaio 1972, n.8 . Con decorrenza dall'1 gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle regioni. Art.90. Acque Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica. In particolare sono delegate le funzioni concernenti: a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli ac quedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse; b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell’art.2, lettera b), del decreto del presidente della repubblica 15 gennaio 1972, n.8 ; c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo; d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi com prese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo; e) la polizia delle acque. Nelle materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo dall'1 gennaio 1979, ai sensi dell’art.117, ultimo comma, della costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nello esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica. Art.91. Competenze dello stato Sono riservate allo stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti: 1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazio ne degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche;nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate; 2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni;le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque; 3) il censimento nazionale dei corpi idrici; 4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo stato dovrà sentire le regioni interessate e tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate;dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate; 5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate; 6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica. Art.92. Funzioni delegateÈ delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello stato in materia di: a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello stato; b) attuazione dei piani di ricostruzione. Art.93. Edilizia residenziale pubblica Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento. Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli i.a.c.p. Fermo restando il potere alle regioni di cui all’art.13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali;in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti poteri dall'1 gennaio 1979. Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n.865 e dalla legge 27 maggio 1975, n.166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale.lo stato attua la programmazione nazionale nel settore della edilizia residenziale pubblica ai sensi dello art.11, primo comma, del presente decreto. Art.94. Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n.1165, e successive modificazioni. È trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell’art.8 del decreto-legge 6 settembre 1965, numero 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, numero 1179, e successive modificazioni. Sono altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall’art.129 del regio decreto 28 aprile 1938, n.1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del presidente della repubblica 23 maggio 1964, n.655 .le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio. Sono infine trasferite ai sensi dell’art.109 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito. |
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